Art. 2.

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, nomina un commissario straordinario per l'esercizio delle seguenti funzioni:

          a) la determinazione e la ripartizione degli atti e degli affari amministrativi

 

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pendenti, nonché del personale, del patrimonio, delle risorse e delle passività, fra la provincia de L'Aquila e la provincia di Avezzano, attenendosi ai criteri della proporzionalità con la popolazione e della territorialità funzionale dei beni e dei servizi;

          b) il primo impianto e l'organizzazione degli uffici e dei servizi della nuova provincia ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3;

          c) l'adozione dei provvedimenti amministrativi indispensabili al funzionamento degli uffici e dei servizi della nuova provincia.

      2. Il commissario straordinario di cui al comma 1 esercita le proprie funzioni fino alla data di entrata in carica degli organi elettivi ai sensi dell'articolo 3.
      3. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 la provincia de L'Aquila procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.
      4. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati non prima del termine di tre anni e non oltre termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, designa, secondo le modalità dalla stessa stabilite, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.